Studio dott. Alessandro De Lotto 

Alessandro De Lotto

© Ogni Diritto Riservato

Consulenza al Committente
in caso di
Coordinamento Cantieri
D. Lgs. 81 Titolo IV

Il Coordinamento Sicurezza

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Il Coordinamento Sicurezza è uno dei compiti più delicati che il cantiere edile impone.
Il ruolo prevede competenze tecniche specifiche e richiede attività progettuali, di controllo continuo di tutte le attività ed eventualmente di relazione con gli Organi di Vigilanza.


L'incarico al Coordinatore è da considerare attentamente perché dalla sua attività dipendono le sorti penali e quelle economiche del Committente (e del Responsabile dei Lavori, se e quando nominato), che rimane esposto ai rischi di sanzione per tutto il periodo di cantiere.

Il Committente può assumere in prima persona la posizione di Coordinatore (se ne ha titolo), ma i compiti e il ruolo del Coordinatore sono professionalmente impegnativi e giuridicamente delicati.
Ciò impone cautela e seria valutazione sulla opportunità di mantenere in sé questo ruolo.  Soprattutto se lo si assume solo per risparmiare su un incarico esterno, e se ci si rende conto di non avere la sufficiente determinazione e competenza.
Sebbene la condizione sia legalmente ammessa per il Committente, essa potrebbe costituire una debolezza sostanziale.
La debolezza emergerebbe per ragioni di reale competenza, di sensibilità e di disponibilità al compito.
Lo scenario potrebbe costituire motivo di contestazione o elemento contrario in caso di visita ispettiva.
Va compreso anche che una debolezza strutturale sul tema Sicurezza di solito propaga problemi in tutta l'attività di cantiere, potenzialmente (e rapidamente) fino a porre le condizioni di illegalità (parziale o totale).


Non assumiamo il ruolo di Coordinatore, ma ci occupiamo della Consulenza sull'intero processo.

Invece assumiamo il ruolo di Responsabile dei Lavori, perché sgrava il Committente da molte o da moltissime responsabilità, ma non da tutte, perché la Legge non lo consente.

PICCOLO GLOSSARIO
Committente
La persona per conto della quale si realizza l'intera opera, anche in tempi non continuativi.

Responsabile dei Lavori

Persona incaricata esclusivamente dal Committente per svolgere parte dei suo compiti

CSP
Coordinamento (o Coordinatore) Sicurezza in Fase di Progettazione

CSE

Coordinamento (o Coordinatore) Sicurezza in Fase di Esecuzione

Cosa

Il Coordinamento Sicurezza è l'attività esclusiva di Professionisti già Titolati e iscritti a Ordini, Collegi, Registri o Albi. Devono essere espressamente formati nella Progettazione della Sicurezza e nella verifica continua in corso di cantiere (Esecuzione).

Il Servizio di
Responsabile dei Lavori

Quando

La nomina del Coordinatore della Sicurezza è obbligatoria sempre in caso di lavori edili in cui sia prevista la presenza anche non contemporanea di più di una Ditta.

Il Coordinatore va incaricato nello stesso momento in cui si eroga incarico al Professionista Progettista Edile/Architettonico.  Oppure nel momento in cui si materializza il caso della presenza (anche non contemporanea) di più di una Ditta.  In quel caso il Coordinatore Esecuzione assumerà anche i compiti di CSP.

La Legge consente al Committente che ritiene di non avere la necessaria competenza e/o disponibilità al compito, di sgravarsi da responsabilità nominando un Responsabile dei Lavori che operi parzialmente in sua vece.

Questo Studio offre la consulenza e il servizio per affrontare questi temi e mette a disposizione le competenze e l'esperienza per incarichi di Responsabile dei Lavori.

Il Committente (o il Responsabile dei Lavori) deve erogare gli incarichi:

  • ai Professionisti
  • alle Imprese Affidatarie
  • alle Imprese Esecutrici
  • ai Lavoratori Autonomi

Il Committente (o il Responsabile dei Lavori) deve valutare i documenti di Sicurezza e vigilare su Professionisti, Coordinatore, Imprese e Autonomi.

Il Committente (o il Responsabile dei Lavori) deve chiedere e valutare le Idoneità Tecnico Professionali prima di erogare gli incarichi.

In sostanza deve vigilare sull'intero sistema e garantisce l'ottemperanza al D. Lgs. 81/08.

Il suo silenzio equivale al consenso.

In caso di contestazioni l'assenza di documentazione che testimoni:

  • la sua attività di valutazione e vigilanza
  • le sue azioni di correzione di ogni irregolarità o di ogni difformità dalla normativa
  • le sue valutazioni di idoneità di Sicurezza, propedeutiche ad ogni incarico (e alla sua prosecuzione in caso di variazioni)

si traduce in esposizione alle sanzioni e ai provvedimenti amministrativi e penali.

Come

IL Coordinatore è incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.

Al Committente è attribuita una serie di responsabilità.

Il Committente è chiunque avvii iniziative edilizie (se ne ha il titolo).

Il Committente può avvalersi di un Responsabile dei Lavori: in quel caso deve erogare incarico (secondo indicazioni di Legge).

Il Responsabile dei Lavori assume parte delle responsabilità pensate per il Committente, ma non può assumerle tutte (altrimenti diviene Committente - e non è detto che possa -, il che genererebbe un doppio illecito -).

Il Committente non può demandare tutte le responsabilità.

Alessandro De Lotto

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